
Costituzione, natura e fini
Art. 1 Costituzione
Il giorno 21 aprile 1931 è stato costituito alla Spezia il Circolo Velico, ora Circolo Velico La Spezia - Associazione Sportiva Dilettantistica e qui di seguito detto semplicemente Circolo.
Art. 2 Fini
Il Circolo ha i fini primari e istituzionali:
- di promuovere lo sviluppo e la diffusione dell’attività velica sia sportiva che ricreativa;
- di promuovere raduni e regate;
- di svolgere attività didattica per l’avvio alla pratica velica e per il suo perfezionamento;
- di concorrere alla salvaguardia del mare e del suo ambiente naturale;
- di concorrere alla conservazione delle tradizioni marinaresche e specificamente veliche;
- di favorire nella sua sede l’attività ginnica dei soci;
- di offrire ai soci le più ampie opportunità di ricreazione nella sua sede.
Il Circolo è apolitico, non ha fini di lucro e non procede alla distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi e di riserve comunque denominate.
Il Circolo si conforma alle norme dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale e in particolare alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e alle norme e agli statuti della Federazione Italiana Vela. Accetta, pertanto, gli eventuali provvedimenti disciplinari, che i competenti organi sportivi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva.
Art. 3 Durata
La durata del Circolo è illimitata.
Art. 4 Sede
La sede del Circolo è alla Spezia, molo Italia, 1.
Art. 5 Guidone
Il guidone del Circolo reca croce gialla in campo nero.
Soci
Art. 6 Compagine associativa
Il Circolo è composto da soci onorari, benemeriti, ordinari e allievi.
Art. 7 Soci onorari
I soci onorari sono acclamati in assemblea su proposta del consiglio direttivo.
Salva rinunzia, la qualità di socio onorario è vitalizia ed è estintiva di ogni altra qualità associativa precedente, ma può anche essere conferita ad estranei al Circolo.
Art. 8 Soci benemeriti
Sono soci benemeriti coloro abbiano raggiunto cinquant’anni di ininterrotta appartenenza al Circolo e coloro che per particolari e rilevanti benefici siano così proposti dal consiglio direttivo e quindi acclamati da un’assemblea.
Art. 9 Soci ordinari
Sono soci ordinari tutti coloro che, condividendone i fini, abbiano chiesto di entrare e siano stati accolti nel Circolo.
Art.10 Soci allievi
Sono soci allievi i minorenni che, con deliberazione del consiglio direttivo, siano ammessi a frequentare il Circolo per svolgere attività velica.
Raggiunta la maggiore età, i soci allievi possono chiedere di passare tra gli ordinari, tra i quali a giudizio del consiglio direttivo sono accolti con esenzione dalle procedure previste dal successivo art. 14 e con riduzione della quota di ammissione.
Art. 11 Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto:
- a frequentare la sede associativa;
- a partecipare a tutte le forme della vita associativa;
- a richiedere l’iscrizione delle loro imbarcazioni nel registro previsto dal Regolamento Associativo Generale;
- a trovar luogo per le loro imbarcazioni nei limiti della disponibilità delle aree di pertinenza del Circolo;
- ad esporre sulle loro imbarcazioni il guidone del Circolo.
Art. 12 Diritto di voto e diritto elettorale
Eccettuati i soci allievi e con limitazione alla maggiore età, tutti i soci hanno pari diritto di voto in assemblea e pari diritto elettorale attivo e passivo.
Art. 13 Obblighi dei soci
Tutti i soci hanno l’obbligo:
- di adoperarsi al conseguimento dei fini associativi indicati nell’articolo 2;
- di osservare le norme dello statuto;
- di osservare le norme regolamentari;
- di conformarsi agli usi e ai costumi marinareschi;
- di rispettare le norme dei regolamenti internazionali relative alla responsabilità e al contegno;
- di avere la tessera FIV se praticano attività velica agonistica, se sono investiti di una carica associativa e in tutti gli altri casi nei quali il tesseramento sia richiesto dalle norme federali;
- di correre per i colori del Circolo quando le loro imbarcazioni partecipino a una regata;
- di dare tempestiva comunicazione scritta dell’alienazione delle loro imbarcazioni iscritte nel registro del Circolo e di rimuoverle prontamente, ove queste si trovino nelle aree di pertinenza del Circolo;
- di corrispondere la quota associativa annuale, da cui sono tuttavia esenti i soci onorari e i benemeriti;
- di pagare le corresponsioni stabilite nel Regolamento Associativo Generale.
Ammissione e recesso dei soci
Art. 14 Ammissione dei soci
La qualità di socio può essere concessa soltanto alle persone fisiche.
La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere sottoscritta da tre soci che non siedano nel consiglio direttivo, deve restare esposta nella sede del Circolo per quindi giorni e deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
L’ammissione resta priva d’effetto ove al pagamento delle quota di ammissione e di quella associativa non sia provveduto entro sessanta giorni da quello della comunicazione dell’ammissione.
È ammesso che la domanda di essere accolto tra i soci ordinari sia fatta da un minorenne, cui tuttavia occorre l’assenso di chi ne detenga la potestà legale e poi l’intervento di questi nell’esercizio dei diritti e nell’assunzione delle obbligazioni.
Art. 15 Recesso
Ogni socio può in qualsiasi momento recedere dal Circolo, dandone comunicazione scritta al presidente, che può invitarlo a desistere, ma che non può ostare alla sua decisione.
Il recesso ha pieno e definitivo effetto dal primo giorno del mese seguente quello della comunicazione.
Il socio che recede è comunque tenuto al pagamento dell’intera quota associativa annuale e delle altre corresponsioni.
Organi associativi
Art. 16 Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è la sede e l’espressione della volontà del corpo associativo.
Essa è convocata almeno una volta all’anno e quando ne sia fatta istanza scritta da un terzo dei soci.
L’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea è predisposto dal consiglio direttivo, che nel caso di assemblea convocata ad istanza dei soci è tenuto a inserirvi quanto da costoro richiesto.
In assemblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni, che abbiano pagato la quota associativa e le altre corresponsioni dell’anno corrente e ognuno di loro può in caso di impedimento conferire la delega a un altro, che abbia del pari pagato la quota associativa e le altre corresponsioni dell’anno corrente.
Di ogni assemblea sono fatte due convocazioni, la seconda delle quali può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, ma con un’ora almeno di ritardo rispetto ad essa.
In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita quando, anche tramite delega, vi intervenga la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nell’assemblea ordinaria le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e, salva mozione contraria, a voto palese.
Art. 17 Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria è la sede in cui si delibera qualsiasi modificazione dello statuto.
L’assemblea straordinaria può essere convocata anche a istanza di un terzo dei soci. In questo caso il presidente deve procedere alla convocazione entro trenta giorni da quello in cui gliene sia pervenuta l’istanza.
L’assemblea straordinaria segue le norme di quella ordinaria, se non che in prima convocazione essa è validamente costituita quando, anche tramite delega, vi intervengano i due terzi dei soci e in seconda è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Salvo il disposto del successivo art. 43, le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono assunte a maggioranza degli intervenuti in presenza o per delega.
Art. 18 Deleghe
Un socio non può ricevere più di una delega e i consiglieri in carica non possono riceverne alcuna.
La delega deve essere conferita per ogni singola assemblea (ordinaria come straordinaria) con indicazione del giorno e delle ore delle due convocazioni.
Art. 19 Convocazione delle assemblee
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal presidente con con convocazione affissa nella sede del Circolo e con lettera inviata ai soci, anche tramite posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello dell’ordinaria e quindici giorni prima di quello della straordinaria.
Art. 20 Consiglio direttivo
Il Circolo è retto e amministrato da un consiglio direttivo composto da undici consiglieri.
Art. 21 Mandato del consiglio direttivo
Il mandato del consiglio direttivo dura fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre del quarto anno dalla sua elezione.
Art. 22 Attribuzione delle cariche
Nella sua prima seduta, convocata dal consigliere più anziano, il consiglio direttivo con voto segreto e a maggioranza assoluta procede all’elezione tra i consiglieri del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere.
Art. 23 Deliberazioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo può validamente deliberare quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e, salvo il disposto dell’art. 14, le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del presidente ha la prevalenza.
Le deliberazioni sono annotate nel verbale della seduta che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, dopo l’approvazione viene per quindici giorni depositato nella segreteria a disposizione dei soci.
Art. 24 Presidente
Il presidente è il rappresentante legale del Circolo ed è eletto secondo la procedura stabilita dall’art. 22.
Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie, nonché le sedute del consiglio direttivo.
Il suo mandato corrisponde a quello del consiglio direttivo che lo ha eletto e gli può essere conferito due sole volte consecutive, mentre i consiglieri sono illimitatamente rieleggibili.
In caso di dimissioni o di decesso del presidente il consiglio direttivo con una nuova elezione provvede alla sua sostituzione sino alla scadenza del mandato.
Art. 25 Vice-presidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e in tutte quelle occasioni per le quali venga espressamente delegato.
Art. 26 Segretario
Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo, redige i verbali delle sedute di esso e delle assemblee e attende alla corrispondenza.
Art. 27 Tesoriere
Il tesoriere è il custode del patrimonio associativo edei libri contabili e sovrintende all’amministrazione del Circolo.
Art. 28 Collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri, che ha il compito di perseguire le violazioni dello statuto e dei regolamenti, è costituito da tre soci eletti secondo le procedure stabilite dal Titolo V.
La carica di proboviro è incompatibile con qualunque altra
Il collegio elegge il suo presidente e ha mandato che corrisponde a quello del consiglio direttivo e oltre che da quest’ultimo può essere adito da qualunque socio ed emana le sue decisioni entro sessanta giorni da quello in cui sia stato richiesto il suo intervento.
Art. 29 Corte di disciplina
Qualsiasi decisione del collegio dei probiviri può essere impugnata da chi possa avere ragione di doglianza. Dell’impugnazione deve essere data notizia al presidente del Circolo, che nel termine di trenta giorni provvede alla costituzione di una corte disciplina. Con elezione fatta secondo le procedure ordinarie stabilite nel titolo V ad essa sono chiamati tre soci, che non abbiano alcuna altra carica associativa. Entro trenta giorni dalla sua costituzione deve essere trasmessa alla corte l’impugnazione con le motivazioni e con ogni altro atto relativo.
La corte emana la sua decisione entro sessanta giorni da quello della trasmissione e quindi è automaticamente disciolta.
Art. 30 Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri eletti secondo le procedure stabilite dal Titolo V.
Il collegio elegge il suo presidente e ha mandato che corrisponde a quello del consiglio direttivo.
Elezioni
Art. 31 Elezioni
Le elezioni sono fatte con sistema informatico e le loro operazioni debbono essere concluse entro novanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio direttivo.
Le elezioni sono valide quando i votanti siano stati più di un quinto degli aventi diritto al voto.
Art. 32 Commissione elettorale
L’assemblea ordinaria dell’ultimo anno del mandato del consiglio direttivo designa una commissione elettorale composta da tre soci che non abbiano cariche o funzioni associative.
Facendone richiesta con lettera circolare, inviata per posta elettronica, tale commissione individua la disponibilità dei soci ad assumere cariche e per ogni organo redige un elenco dei candidati e lo dirama almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio della votazione.
I candidati alle cariche associative non devono aver subito condanne passate in giudicato per reati dolosi e non devono essere stati sottoposti a misure disciplinari sportive con effetti superiori a un anno.
Su istanza del consiglio direttivo il collegio del probiviri può non di meno decretare l’incompatibilità tra le cariche associative e la condizione personale o l’attività professionale di un socio.
Art. 33 Scrutinio e proclamazione degli eletti
La commissione elettorale cura lo scrutinio dei voti ed è garante della sua regolarità.
Entro due giorni dalla chiusura della votazione la commissione elettorale dirama gli elenchi degli eletti e indica il consigliere anziano cui complete la convocazione della prima seduta del nuovo consiglio direttivo.
Art. 34 Surrogazioni e elezioni suppletive
Nel caso in cui per dimissioni, decadenza o decesso uno degli organi associativi si trovi ad essere in carenza numerica si procede alla surrogazione dei votati non eletti, purché ognuno di loro abbia ottenuto almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto. Ove questi manchino o siano indisponibili, il presidente del Circolo, entro trenta giorni dall’accertamento della vacanza, procede all’indizione di una nuova elezione per il numero di quanti debbono essere sostituiti.
Art. 35 Decadenza dell’eletto
Ove per impedimento permanente o per noncuranza un membro di uno degli organi associativi non intervenga a cinque sedute consecutive e non ne adduca giustificazione, il presidente del Circolo ne dichiara la decadenza e alla sostituzione si provvede per surrogazione o con elezione suppletiva.
Amministrazione, patrimonio e quote associative
Art. 36 Amministrazione
L’anno finanziario del Circolo si chiude il 31 dicembre e il consiglio direttivo ne presenta all’assemblea ordinaria il bilancio di esercizio visto e approvato dal collegio dei revisori e, insieme al conto di previsione per l’anno seguente, allegato alla convocazione dell’assemblea stessa.
Il termine ordinario per la presentazione è di centoventi giorni, ma è ridotto a sessanta in occasione della fine del mandato del consiglio direttivo.
Art. 37 Patrimonio
Concorrono a costituire il patrimonio del Circolo
- le quote associative,
- le contribuzioni volontarie dei soci,
- i contributi di istituzioni e associazioni,
- i lasciti e le donazioni,
- gli apparati e gli strumenti meccanici ed elettronici in funzione nella sede associativa,
- ogni altro bene che possa essere iscritto in inventario.
Art. 38 Quote associative e corresponsioni regolamentari
La variazione delle quote associative e delle altre corresponsioni è su proposta del consiglio direttivo stabilita dall’assemblea ordinaria.
Art. 39 Morosità
I termini per il pagamento delle quote associative e delle altre corresponsioni sono il 31 gennaio e il 30 giugno. Il socio che entro trenta giorni da essi non abbia provveduto perde il diritto di voto in assemblea nonché l’elettorato attivo e passivo sino al giorno dell’estinzione del debito, che se protratto sino alla fine dell’anno corrente comporta la privazione di ogni altro diritto.
L’appartenenza al Circolo viene automaticamente meno per il socio che per più di ventiquattro mesi abbia trascurato il pagamento di quanto gli compete.
Controversie e disciplina
Art. 40 Clausola compromissoria
Le controversie tra i soci e quelle di costoro con il Circolo sono devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le norme stabilite dallo statuto della Federazione Italiana Vela.
Art. 41 Disciplina sportiva
Il socio raggiunto da un provvedimento disciplinare irrogato ai sensi di un regolamento internazionale dell’attività agonistica velica è dal consiglio direttivo deferito al collegio dei probiviri, che ne decreta la sospensione o l’espulsione.
Art. 42 Violazioni delle norme
Il socio che abbia commesso una violazione delle norme statutarie o regolamentari è dal consiglio direttivo deferito al collegio dei probiviri, che ne decreta l’ammonizione, la sospensione, l’espulsione.
In caso si particolare gravità e urgenza la sospensione può essere cautelarmente decretata dal presidente del Circolo.
Scioglimento del Circolo
Art. 43 Scioglimento del Circolo
Lo scioglimento del Circolo è deliberato da un’assemblea straordinaria nella quale non sono ammesse deleghe e, sia in prima che in seconda convocazione, almeno tre quarti dei soci esprimano la loro approvazione.
La richiesta dell’assemblea straordinaria diretta allo scioglimento del Circolo deve essere analogamente presentata da almeno tre quarti dei soci.
All’atto dello scioglimento del Circolo, l’assemblea deliberain merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa disposizione di legge
Vigore dello statuto, sue modificazioni e norme regolamentari e transitorie
Art. 44 Vigore dello statuto
Il presente statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione e abroga tutte le norme di quello precedente, ma non ha effetto retroattivo.
Art. 45 Modificazioni dello statuto
Quando ne ravvisi l’opportunità, il consiglio direttivo può proporre modificazioni statutarie, sottoponendole all’approvazione di un’assemblea straordinaria.
Anche i soci hanno diritto a proporre modificazioni statutarie, ma le loro proposte dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo di loro perché il presidente convochi l’assemblea straordinaria destinata ad approvarle.
Art. 46 Rinnovazione del Regolamento Associativo Generale
Conformandolo a questo statuto, il consiglio direttivo rinnova il «Regolamento Associativo Generale» del Circolo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea.
Art. 47 Protrazione del mandato degli organi associativi
Il consiglio direttivo resta in carica fino alla scadenza prestabilita del suo mandato e restano altresì in carica tutti gli altri organi e collegi.
Appendice
Estratto dal verbale della seduta del consiglio direttivo del 5 febbraio 2024
Il consiglio direttivo, atteso:
- che in esecuzione del mandato dell’assemblea straordinaria del 15 dicembre 2023 il giorno 21 dicembre 2023 è stata, giusta l’art. 23 dello statuto vigente, inviata richiesta di voto a tutti i soci non intervenuti alla predetta assemblea,
- che nel termine di trenta giorni voluto dal medesimo articolo, ovvero entro il 20 gennaio 2024, sono pervenute 89 (ottantanove) risposte,
- chetutte risultano di approvazione,
- che queste si aggiungono ai 39 (trentanove) voti favorevoli espressi in assemblea,
constata
che è stata così raggiunta e superata la maggioranza dei due terzi dei soci iscritti ed aventi pieni dirittirichiesta dall’art 11 dello statuto vigente (soci 161, maggioranza 108, voti 128)
e
dichiara
approvato
il nuovo statuto, che entra in vigore oggi stesso cinque febbraio 2024.